PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.
      2. È definito naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

Art. 2.

      1. Non costituisce comportamento contrario alla legge e non costituisce atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell'articolo 726 del codice penale la nudità integrale in una spiaggia o in un'area riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata.

Art. 3.

      1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo i quali i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e a gestire le relative strutture.
      2. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto ad individuare aree da destinare alla pratica del naturismo, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale

 

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competente l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo.

      3. L'amministrazione comunale deve inviare risposta scritta e motivata entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta è da intendere come silenzio-assenso.

Art. 4.

      1. Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle aree può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni.
      2. Le aree destinate alla pratica del naturismo sono soggette alle norme di tutela e salvaguardia ambientale previste dalla legislazione vigente per le aree protette.

Art. 5.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e di segnalare le aree di cui agli articoli 3 e 4 destinate alla pratica del naturismo.
      2. La delimitazione delle aree deve essere segnalata e assicurare un'adeguata identificazione che consenta di distinguerle da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo. Gli accessi devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli, o altri analoghi strumenti, recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo.

Art. 6.

      1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano il settore turistico.